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D.M. LL.PP.. 16/07/2002 n. 16

b) il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell'offerta "dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati che l'offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare."

c) il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell'offerta deve essere inteso come un "indice di qualità" desunto, "dalla documentazione relativa a non più di tre progetti redatti dal concorrente e concernente lavori affini a quello oggetto delle prestazioni richieste", e che può "formare oggetto di valutazione dell'offerta stessa solo in quanto indicativo delle capacità professionali e tecniche necessarie a svolgere lo specifico incarico". Ad avviso dell'Autorità, pertanto il merito tecnico ha una funzione diversa nelle due fasi del procedimento di affidamento dei servizi di natura tecnica. Tale valutazione è stata confermata nella determinazione n. 17/2000 nella quale l'Autorità ha ritenuto non corretta la procedura seguita da una stazione appaltante che aveva aggiudicato la commessa sommando i punteggi conseguiti dai concorrenti nella fase di qualificazione e nella fase di valutazione delle offerte. La determinazione n. 10/1999 riguardava, invece, bandi di gara per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione di programmi di riqualificazione urbana. Si trattava, quindi, di attività rientranti sia nella categoria 11 e sia nella categoria 12 dell'allegato 1 del Decreto legislativo n. 157/1995 e, pertanto, legittimamente non erano state applicate le disposizioni del Decreto n. 116/1997. Nella determinazione l'Autorità rilevava, però, che l'aver previsto, per quanto riguardava l'offerta economica (per la quale il bando prevedeva venti punti), una formula per l'assegnazione del relativo punteggio del tutto diversa da quella del citato Decreto n. 116/1997, comportava che l'affidamento sarebbe avvenuto "solo sulla base della valutazione, molto discrezionale, dell'offerta tecnica per cui sono assegnati ottanta punti". L'Autorità concludeva il proprio avviso affermando che "i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non devono, in nessun caso, vanificare i principi della trasparenza e della concorrenza, come avviene nei casi di distribuzione del punteggio che comporti un rilevante squilibrio nella connessa assegnazione, si da rendere decisivo uno solo degli elementi prescelti per la valutazione". Deve essere anche tenuto presente che nè i rilievi della Commissione europea e nè la Legge n. 39/2002 hanno riguardato i requisiti che devono possedere i concorrenti ad una gara di appalto di servizi di natura tecnica di importo superiore alla soglia comunitaria ed i criteri da impiegare, nel caso della licitazione privata, per la scelta dei concorrenti da invitare a presentate l'offerta. Sono, quindi, pienamente vigenti le disposizioni previste dagli articoli 66 e 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Al riguardo da ultimo l'Autorità con delibera del 27 febbraio 2002 ha specificato che i requisiti di cui all'art. 63, comma 1, lettera o), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare), all'art. 66, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m. (importo globale per ogni classe e categorie variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da delle prescrizioni di cui all' art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554

b) nel caso che la gara si svolga con la procedura della licitazione privata, la scelta dei soggetti da invitare a presentare l'offerta deve essere regolata dalle disposizioni di cui all'art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554

c) al fine di evitare contestazioni in sede di svolgimento delle gare valgono, con riferimento agli articoli 66, 67 e allegato F del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, specifiche prescrizioni del bando da formulare nei sensi indicati nei considerati in diritto

d) gli elementi per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed i relativi pesi, possono essere quelli previsti dall'abrogato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116 (merito tecnico, caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione di offerta, prezzo, termine di consegna, servizio successivo all'effettuazione della prestazione) opportunamente depurati degli aspetti ritenuti contrastanti con il diritto comunitario. A titolo di esempio si indica per quanto riguarda il merito tecnico, la possibile previsione che questo sia valutato con il confronto a coppie, ma sulla base di elementi non presi in esame nella fase di qualificazione e, cioè, sulla base di un determinato numero massimo di servizi (preferibilmente tre) - ritenuti dal concorrente rappresentativi della sua professionalità e, quindi, della qualità della prestazione che costituisce oggetto dell'offerta - documentati da un numero massimo di elaborati descrittivi, grafici e fotografici di dimensioni predeterminate

e) le formule ed i metodi per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa possono essere quelli (aggregativo-compensatore, confronto a coppie), previsti dall'abrogato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116, indicando nel bando tali metodi con riferimento agli allegati A (metodo del confronto a coppie) e B (metodo aggregativo-compensatore) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nonchè quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 con l'estendere cioè, le regole stabilite per le gare di importo compreso tra Euro 40.000 e la soglia comunitaria, alle gare di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Roma, 16 luglio 2002 Il presidente: Garri

 

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